martedì 16 ottobre 2012

Ecco come non pagare le multe - I segnali stradali privi di alcuni dati sul retro non sono validi



Fate rispettare i vostri diritti: nel caso dei cartelli stradali è meglio guardare che cosa c’è dietro per scoprire che magari la contravvenzione che avete preso non è assolutamente legale


In una grande città come Milano, ma così come in qualsiasi centro densamente popolato di uomini e di automezzi, chi vuole trovare un parcheggio deve fare i conti con il divieto di sosta. Crediamo che anche l’automobilista più scrupoloso, con il bonus dell’assicurazione al massimo, che si ferma allo stop anche se non ci sono altri veicoli in arrivo nel raggio di chilometri, si sia preso almeno una multa per aver lasciato, magari solo per pochi minuti, l’auto in sosta vietata.

Quello che però l’automobilista non sa è che spesso l’ente che l’ha multato (normalmente il Comune) è più in torto di lui, perché il cartello che segnala il divieto non è assolutamente valido. L’articolo 77 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada stabilisce testualmente al comma 7 che ogni cartello stradale, esclusi quelli provvisori per i lavori in corso, deve recare il contrassegno con il numero dell’ordinanza di apposizione. Ovvero devono avere stampigliato sul retro tutti i crismi che lo ufficializzano.

Il fatto è che molti dei segnali in città, soprattutto quelli più vecchi installati prima dell’entrata in vigore della norma, sono privi del contrassegno oppure lo hanno incompleto. In questo caso, a rigor di legge, i cartelli, in particolare quelli per divieto di sosta, non hanno alcun valore legale, e quindi per ogni eventuale multa può essere presentato ricorso.

Alla notifica di una multa per sosta vietata, l’automobilista dovrebbe per prima cosa tornare sul “luogo del delitto”, e controllare se sul retro del cartello siano segnati chiaramente l’ente o l’amministrazione proprietari o gestori della strada (Comune, Provincia, Anas), il marchio della ditta costruttrice del segnale stesso nonché l’anno di fabbricazione, il numero dell’autorizzazione del Ministero e per i segnali di prescrizione (fra i quali ovviamente il divieto di sosta) anche gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

Quello che impone la legge

«Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L’insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione». DPR n. 495/92 (con modifiche di cui al DPR n. 610/96), articolo 77, comma 7

Come e dove si può fare ricorso La legge dà la possibilità ai trasgressori del Codice della strada (tantopiù nel caso qui indicato, dove in realtà l’effettivo “trasgressore” è chi ha installato cartelli stradali non validi) di fare ricorso, sia in forma scritta sia in forma orale. Il ricorso a una contestazione relativa alle violazioni delle norme sulla circolazione deve essere proposto al prefetto del luogo dove è avvenuta la presunta violazione, ma va indirizzato all’ufficio o al comando cui appartiene l’organo accertatore che materialmente ha emesso la multa (normalmente la Polizia municipale). Per esempio, se la multa per divieto di sosta è stata presa a Milano, il ricorso dovrà essere indirizzato a: Ill.mo Sig. Prefetto tramite il Corpo di Polizia municipale di Milano - Settore affari generali - Sez. procedure sanzionatorie - Ufficio esposti-ricorsi - Via Rugabella 2 - 20122 Milano. Il destinatario del verbale ha comunque la facoltà di recarsi personalmente presso l’ufficio per esporre il caso a voce. Scritto od orale che sia, il ricorso può essere presentato entro sessanta giorni

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