Migliaia di cartelle esattoriali di Equitalia sarebbero
annullabili per effetto di alcune sentenze pronunciate dalle Commissioni
Tributarie di varie province d’Italia.
A dare speranza ai tanti che in si trovano ad avere a che
fare con la temutissima società di riscossione è un vizio di forma riscontrato
dai tribunali: Equitalia, infatti,non sarebbe autorizzata a inviare
direttamente notifiche di pagamento. Secondo l’articolo 26 del D.P.R. n.
602 del 1973, infatti, tali comunicazioni possono essere fatte soltanto dai
soggetti legittimati e autorizzati, e l’articolo appena citato elenca, per filo
e per segno, questi stessi soggetti: ufficiali di riscossione, messi
comunali o agenti di polizia municipale (negli ultimi due casi per rendere
valida la notifica è necessaria la stipula di una convenzione tra Comune e
concessionario). Tutto ciò che non rientra in queste categorie non è
autorizzato alla notifica diretta. Equitalia, sinora, era ricorsa alla notifica
tramite raccomandata perché il primo comma dell’articolo 26 (che reca le
disposizioni sulla “Notificazione della cartella di pagamento“) prevede la
possibilità dell’invio postale con ricevuta di ritorno all’interessato: come
hanno dimostrato diverse pronunce (CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n.
909/5/09, Tribunale di Rossano 08/01/2008), però, le comunicazioni postali sono
concesse, anche in questo caso, solo ed unicamente agli agenti di riscossione:
nessuna possibilità, quindi, che a farlo sia un altro soggetto.
I cittadini che hanno ricevuto, negli anni scorsi,
le vituperate cartelle di Equitalia tramite raccomandata, si stanno facendo
forti di queste sentenze e hanno cominciato a far arrivare alla società di
riscossione una valanga di ricorsi da tutta Italia, con buone possibilità,
visti i precedenti, di ottenere ragione da vari Tribunali d’Italia.Fonte: Befan.it